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Niente viaggio per Lourdes per un ragazzino disabile siciliano

Viaggio per Lourdes? Per un ragazzino disabile il vero miracolo è salire sull’aereo

La compagnia nega il volo per motivi di sicurezza. L’Enac non evidenzia nessuna inadempienza del regolamento Ce relativo ai diritti delle persone disabili in materia di trasporto perché in effetti ci sono casi che fanno eccezione. “La classica legge che non serve a nulla”, commenta il padre

ROMA – Niente viaggio per Lourdes per un ragazzino disabile siciliano. Come mai? Perché a volte “i motivi di sicurezza dei passeggeri e del volo prevalgono sui diritti delle persone con disabilità in materia di trasporto aereo”. A dirlo non è solo l’Enac (Ente nazionale aviazione civile), ma è anche lo stesso regolamento Ce n. 1107/2006. La normativa comunitaria prevede però che, “prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o mobilità ridotta, le compagnie aeree, i loro agenti e gli operatori turistici dovrebbero verificare se sussistono giustificati motivi di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo dei relativi voli”.

Così non è stato per Gigi (il nome è di fantasia): prima la famiglia del ragazzino palermitano ha fornito i certificati medici richiesti dall’agenzia Fanviaggi della sua città e dal tour operator Oby Whan, poi ha saldato il viaggio organizzato per Lourdes e, infine, si è vista negare il volo della compagnia aerea Mistral a soli 5 giorni dalla partenza (prevista per il 7 settembre) e nonostante avesse prenotato il pacchetto con un mese e mezzo di anticipo.

“La prenotazione del volo, o almeno così mi è stato detto, è stata annullata perché mio figlio non regge né il tronco né la testa e la compagnia aerea non poteva imbarcare il sediolino ortopedico in quanto l’aeromobile – un boing 737-300 – non è configurato per questo genere di trasporto”, spiega Roberto Greco, il padre di Gigi. L’Enac, da parte sua, ha precisato che il motivo che ha dato luogo alla cancellazione della prenotazione “sembrerebbe attribuirsi unicamente all’impossibilità di far viaggiare il passeggero in condizioni di sicurezza nel rispetto delle attuali norme valide per tutte le compagnie europee e standardizzate a livello internazionale.

Il regolamento Ce 1107/06 prevede infatti, da parte dei vettori aerei, l’obbligo di fornire assistenza alle persone disabili ma a condizione che il passeggero con disabilità o mobilità ridotta possa adeguarsi ai requisiti di sicurezza. Peraltro non è previsto tra gli obblighi del vettore quello di fornire al passeggero disabile dispositivi di mobilità idonei al volo”, si legge nella risposta che l’Ente nazionale aviazione civile ha fornito alla famiglia Greco.

“Insomma la classica legge che non serve a nulla”, commenta il padre di Gigi. “Le persone con disabilità e quelle a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini e non devono essere escluse a causa della loro condizione, ma solo sulla carta. Allora mi chiedo se mio figlio potrà mai viaggiare su un aereo oppure se dovranno farne uno appositamente per lui”. E ora? “Visto che il viaggio a Lourdes non si è fatto siamo stati totalmente rimborsati”, dice Roberto Greco. La famiglia non esclude comunque di ricorrere a un legale per chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. (Michela Trigari)

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